Con nota 16 aprile 2012, n°7162, il Ministero del Lavoro è intervenuto nella procedura di rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4 Statuto Lavoratori.
Cosa cambia? La sicurezza dei Lavoratori anzitutto
Preso atto che l’utilizzo di impianti audiovisivi è divenuto sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti, le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono in qualche modo oggetto di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno (ed anzi dovranno) consentire la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi.
La presunzione di ammissibilità della domanda di autorizzazione
Alla luce dell’aumento delle richieste di installazione di impianti audiovisivi di controllo intervenute negli ultimi anni, ed in considerazione del fatto che molte di esse ineriscono la sorveglianza non tanto dei lavoratori, quanto dei luoghi, ai fini di garantire una maggiore sicurezza contro condotte penalmente rilevanti, risulta opportuno che in tali ultimi casi la garanzia dei lavoratori contro eventuali abusi possa essere ridimensionata.
In definitiva viene esplicitamente confermato il principio in base al quale, nelle fattispecie considerate, operi una presunzione di ammissibilità delle domande per le quali non sia necessario un accertamento tecnico preventivo ai fini della legittima installazione.
Niente più Accertamenti tecnici preventivi
Da ciò consegue che il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
La Direzione Provinciale del lavoro interpellata, pertanto, potrà far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto (caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo.
Finalità diverse dalla sicurezza dei Lavoratori
E’ importante sottolineare che al di fuori di suddette situazioni (sorveglianza dei luoghi ai fini di garantire una maggiore sicurezza contro condotte penalmente rilevanti), particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi presupposti legittimanti l’installazione e cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.
Le condizioni di legittimità dell’Impianto
In ogni caso, l’Autorizzazione verrà rilasciata solo alle seguenti condizioni: