Il sistema RFID di rilevamento presenze dei lavoratori dipendenti rispetta la privacy
Il dipendente di un’azienda, dopo l’introduzione di un nuovo sistema di rilevamento delle presenze a radiofrequenza (RFID) da parte dell’azienda stessa, si oppone all’ulteriore raccolta di dati personali che lo riguardano mediante tale sistema, ritenendolo in violazione delle disposizioni in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori e di quelle in materia di protezione dei dati personali e chiede la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L’azienda aveva provveduto ad informare i dipendenti dell’introduzione del nuovo sistema di rilevamento delle presenze dei lavoratori mediante sistema di prossimità a radiofrequenza (RFID), mediante affissione in bacheca della descrizione di tale nuova modalità.
Il Sistema RFID installato
La timbratura con terminale a prossimità:
La lettura del dispositivo necessita una distanza minima tra il badge e il lettore, oltre la quale non è possibile rilevare il movimento di entrata o uscita del dipendente e lo stesso conferma la transazione mediante un suono e la visualizzazione a display di una risposta scritta.
La decisione del Garante
Con Provvedimento 1° marzo 2012, il Garante privacy rileva che il trattamento dei dati personali effettuato dall’azienda per mezzo del sistema di rilevamento delle presenze a radiofrequenza (RFID) inserito nel badge del dipendente non risulta effettuato in violazione di legge in quanto l’azienda: