Portabilità del dato, obbligo per le Aziende di nominare un “Data Protection Officer” e di redigere un “Privacy Impact Assessment”, queste alcune tra le più rilevanti novità della privacy prossima (e dietro l’angolo) che maggiormente andranno ad impattare sui Modelli privacy adottati in Azienda.
Ma diamo un’occhiata più da vicino.
Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato ufficialmente le proposte relative al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Si tratta di un Regolamento, che andrà a sostituire la vecchia direttiva 95/46/CE, e di una Direttiva che dovrà disciplinare i trattamenti per finalità di giustizia e di polizia (attualmente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 95/46/CE).
Sul sito della Direzione Generale “Giustizia” sono raccolte tutte le informazioni e la documentazione pertinenti: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
Va ricordato che i Regolamenti UE sono immediatamente esecutivi, non necessitando di recepimento da parte degli Stati membri, a differenza delle direttive. Per lo stesso motivo essi possono garantire una maggiore armonizzazione a livello dell’intera UE.
Il Regolamento
Queste, in sintesi, alcune tra le maggiori novità della proposta di Regolamento:
La Direttiva
Per quanto riguarda la proposta di Direttiva, essa sostituirà, una volta adottata, la Decisione-Quadro (la 2008/977/GAI) attualmente in vigore che disciplina i trattamenti di dati da parte delle autorità giudiziarie e di polizia.
Va sottolineato che le disposizioni della Direttiva si applicheranno, in via generale, a tutti i trattamenti di dati personali svolti in uno Stato Membro per tali finalità “istituzionali”, mentre la Decisione-Quadro disciplina esclusivamente lo scambio di dati fra autorità competenti degli Stati Membri ed il trattamento successivo dei dati scambiati in tale contesto.
La Direttiva riprende l’impostazione del Regolamento che richiama in molte delle sue previsioni, a cominciare dalle definizioni di interessato, dato personale, trattamento, titolare del trattamento ecc.. Essa contiene, tuttavia, disposizioni specifiche sulle responsabilità dei titolari e sugli obblighi che ad essi incombono in materia di trasparenza ed accesso, e fissa i criteri di legittimità dei trattamenti in oggetto nonché i meccanismi di mutua cooperazione e i poteri delle autorità nazionali di controllo. Come già ricordato, le sue disposizioni dovranno essere recepite attraverso apposite norme nazionali.
L’iter per l’approvazione definitiva dei due strumenti normativi proposti comporterà l’intervento congiunto di Parlamento europeo e Consiglio UE in base alla procedura detta di “codecisione” (ora definita dal Trattato di Lisbona “procedura legislativa”).